La principale normativa di riferimento vigente da considerarsi applicabile in relazione alle persone affette dalla sclerodermia, è la seguente:
Legge 118/71 conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Secondo tale legge, lo stato di invalidità civile ricorre quando vi sia una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, dipendente da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo di natura sia fisica che psichica. Se minore di 18 anni o maggiore di 65 anni, il soggetto deve avere difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni inerenti alla propria età. Il D.L. 509/88 ha completato il quadro aggiungendo che le minorazioni congenite o acquisite comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
I malati di sclerodermia rientrano a pieno titolo nella categoria degli invalidi civili.
Domanda di invalidità: procedure e documenti necessari
Dal primo gennaio 2010 sarà il medico di base che, dopo avere compilato il certificato medico, provvederà ad inoltrarlo per via telematica all’Inps, rilasciando al paziente una ricevuta dell’avvenuto invio. Il certificato medico ha una validità di trenta giorni. Una volta avuta la ricevuta dal medico, si consiglia di rivolgersi all’Associazione AS.MA.RA Onlus o a tutte le associazioni che offrono questo servizio o al patronato ACLI per completare la domanda di invalidità civile.
Il patronato e le associazioni si occuperanno gratuitamente di tutte le fasi burocratiche della pratica.
I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: ricevuta rilasciata dal medico di base dell’avvenuto invio all’ Inps del certificato medico; fotocopia della carta di identità; fotocopia del codice fiscale; fotocopia della tessera sanitaria; fotocopia del codice fiscale del coniuge.
Nel dettaglio le percentuali di invalidità civile e i relativi benefici corrisposti:
33%: nessun beneficio;
dal 34%: ausili e protesi inerenti la malattia riportata sul verbale di invalidità. I documenti richiesti per ottenere la fornitura di protesi ed ausili sono: certificato medico redatto da uno specialista di struttura pubblica; copia del verbale di invalidità; autocertificazione dello stato di famiglia in carta semplice; autorizzazione della Asl di appartenenza. Per le richieste successive alla prima, è sufficiente la richiesta di uno specialista di una struttura pubblica;
dal 46%: iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. L’iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale di invalidità;
dal 51%: diritto ad un congedo per le cure, di massimo 30 giorni all’anno, su richiesta del lavoratore invalido e autorizzato dal medico;
dal 60%: il lavoratore assunto per vie ordinarie e successivamente riconosciuto invalido non per causa di lavoro o di servizio, può essere considerato collocato definitivamente per legge;
dal 67%: fornitura gratuita delle protesi, tessera di esenzione dal pagamento dei ticket sanitari. Secondo il reddito, agevolazioni per la domanda di una casa popolare e tesserino per viaggiare sui mezzi pubblici;
dal 74%: assegno mensile di 256,67 (anno 2010) . La persona invalida per ricevere l’assegno non deve superare un reddito annuale personale di euro 4.408,95. L’assegno non è reversibile;
dal 75%: solo per i lavoratori dipendenti si ha diritto ad un’anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto, dopo il riconoscimento dell’invalidità si possono accreditare sino ad un massimo di 60 mesi (5 anni) lavorando nella condizione d’invalido per 30 anni, arrivando così a 35 anni di anzianità (30 anni lavorativi più 5 anni figurativi);
al 100%: assegno mensile di 256,67 (anno 2010). In questo caso, il reddito annuo personale non deve superare i 15.154, 24 euro . L’assegno non è reversibile.
Invalidità del 100% con indennità di accompagnamento: l’ammalato che si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nella difficoltà di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all’indennità di accompagnamento di 480,47 euro al mese, senza alcun limite di reddito personale e familiare.
E’ importante sapere che il DPR 698/94 prevede che l’iter di riconoscimento di invalidità debba concludersi entro 9 mesi dalla presentazione della domanda. Nel caso la Commissione Medica entro 3 mesi dalla presentazione della domanda, non abbia provveduto a fissare la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita nel termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di silenzio rigetto, si può ricorrere al giudice ordinario. In questo caso ci si può fare assistere da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
Si fa ricorso al giudice ordinario anche contro i verbali di visita adottati dalle Commissioni Mediche delle ASL e nel caso di omessa convocazione a visita.
Legge 104/1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Tale legge è stata e continua ad essere fondamentale per le persone portatrici di handicap, ne disciplina i diritti, l’assistenza lavorativa e scolastica. Gli scopi di tale legge possono essere così sintetizzati:
– garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
– prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia e assicurare la partecipazione della persona alla vita della collettività e la realizzazione dei diritti politici, civili e patrimoniali;
– perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni;
– predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona handicappata.
Procedure
L’accertamento dell’handicap deve essere richiesto alla segreteria della Commissione di accertamento della ASL. Per il riconoscimento dell’handicap, occorre sottoporsi a visita medica presso la ASL di competenza. E’ prevista la possibilità di visite domiciliari per le persone con documentata impossibilità ad essere trasportate.
Documenti richiesti
Domanda su apposito modello, documento di riconoscimento, certificato medico, l’intera documentazione relativa alla patologia dichiarata, codice fiscale proprio e del proprio coniuge, tesserino ASL.
I principali benefici scaturenti dall’accertamento della condizione di handicap possono essere così sintetizzati: diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento. Tre giorni mensili o di ore giornaliere di permesso retribuito, diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina, impossibilità al trasferimento senza il consenso della persona riconosciuta portatrice di handicap. Per le lavoratrici madri, o in alternativa il padre di minore con handicap, anche adottivo, fino al compimento del terzo anno di vita, ha diritto ad un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, oppure, a due ore di permesso giornaliero retribuito.
Decreto legge 517/92: la difesa dei diritti del malato
Il complessivo impianto normativo del decreto su indicato, è teso a tutelare i diritti del malato, con riferimento a specifiche situazioni:
errori nelle prestazioni;
prestazioni negate o rinviate;
prestazioni eseguite in danno altrui;
risarcimento da prestazioni obbligatorie.
Altre normative di riferimento sono:
La Legge845/78, relativa alla formazione professionale, prevede per il portatore di handicap l’inserimento in corsi di formazione professionale pubblici e privati. A coloro che hanno frequentato tali corsi, viene rilasciato un attestato di frequenza, utilizzabile anche ai fini della graduatoria per il collocamento mirato.
La Legge517/77, relativa all’integrazione scolastica, prevede insieme alle citate leggi 118/71 e 104/92, il diritto allo studio delle persone con handicap e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa. I benefici cui si ha diritto sono essenzialmente: il trasporto, l’insegnante di sostengo, l’assistenza scolastica.
I documenti necessari da allegare alla domanda per l’ottenimento di tali servizi sono: certificato di nascita, certificato di vaccinazione o eventuale esenzione, certificato medico attestante la disabilità dell’alunno, comprensivo di diagnosi funzionale. Nel caso in cui lo studente fosse costretto a restare a casa per lungo tempo, è possibile richiedere l’istruzione domiciliare.

Accertamenti del reddito e obbligo di comunicazione
In base a quanto previsto dal D.L. 296/ 94, i titolari di pensione o di assegno di invalidità civile sono tenuti a presentare una dichiarazione compilata e sottoscritta agli uffici INPS entro il 30 giugno di ogni anno.
E’ importante sapere che la mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine fa scaturire accertamenti ai fini della revoca della provvidenza economica. Inoltre, gli invalidi al 100% con l’indennità di accompagnamento sono obbligati a denunciare entro il 31 marzo di ogni anno l’eventuale ricovero gratuito su apposito modulo inviato all’INPS.

Con il Decreto Ministeriale 279/2001 “regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione della partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29.4.1998 n.124”, la Sclerodermia non veniva  annoverata e trattata come patologia rara ad eccezione del Piemonte e la Toscana, mentre con il decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017 è stata riconosciuta “RARA” ed è stata inserita nel nuovo elenco delle malattie “RARE”

Esenzioni

LA SCLEROSI SISTEMICA “MALATTIA RARA” SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Decreto LEA (livelli essenziali di assistenza) .Nell’elenco sono state incluse 110 nuove “Patologie Rare” tra cui la Sclerosi sistemica progressiva.

Il codice di esenzione 047 dal 15/09/2017viene sostituito dal nuovo codice per l’esenzione per Sclerosi sistemica progressiva che è: RM0120.

Dal 15/09/2017 il codice di esenzione per la Sclerosi cutanea diffusa ad alta gravità clinica è : RL0080.

Altre informazioni:

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioFaqEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=205

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=4676&area=esenzioni&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=4773&area=esenzioni&menu=vuoto

Il Codice di esenzione per sospetta malattia rara è: R99

ATTENZIONE: Il Medico Specialista deve indicare sulle ricette il codice di esenzione per tutte le prescrizioni :esami clinici e strumentali necessari per stabilire se si tratta di una “malattia rara”

Alcune notizie utili
Dal primo gennaio 2001 sono aumentati gli interventi di natura edilizia che danno diritto alla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La domanda di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere, cui va allegata la certificazione della ASL da cui risulta il riconoscimento di handicap grave, va inoltrata al comune di residenza, Ufficio legge 13/89.

Indennità mensile di frequenza
Spetta ai soggetti di età inferiore ai 18 anni. I requisiti richiesti sono: la necessità per il minore di frequentare con continuità centri terapeutici – riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione professionale. Il limite di reddito personale annuo e l’importo mensile vengono stabiliti con Decreto legge.
Agevolazioni fiscali riservate alle persone riconosciute disabili
Sono previste dalla normativa fiscale diverse agevolazioni riservate alle persone disabili in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti Commissioni ASL, agevolazioni estensibili anche ai familiari che abbiano fiscalmente a carico una persona disabile.

Redatto da: Avv. Alessandra Critelli

RICHIESTE INVALIDITA’ CIVILE INPS

-Quali sono le procedure
-Come presentare la domanda per l’invalidità civile
-Quali sono i documenti da allegare alla domanda

Per ulteriori informazioni Link INPS:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx

Il medico di base/famiglia (dal 1° gennaio 2010), dopo aver compilato il certificato medico, inoltra tutto per via telematica all’INPS.. Al paziente rilascia una ricevuta dell’avvenuto invio.

Il certificato medico ha una validità di novanta giorni.

Con la ricevuta del medico di base/famiglia ci si può rivolgere ad un patronato/CAF per completare la domanda di invalidità civile.

Il Patronato si farà carico di tutte le fasi burocratiche della pratica.

I documenti da allegare alla domanda sono:

– ricevuta rilasciata dal medico di base dell’avvenuto invio all’INPS del certificato medico;
– fotocopia della carta d’identità;
– fotocopia del codice fiscale;
– fotocopia della tessera sanitaria; fotocopia del codice fiscale del coniuge.

PERCENTUALI INVALIDITA’ CIVILE E BENEFICI CORRISPOSTI :

invalidità 33% – non comporta nessun beneficio;

dal 34% Ausili e protesi inerenti alla malattia riportata sul verbale d’invalidità;

dal 46% Si ha il diritto di Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. La richiesta di iscrizione deve essere fatta dal lavoratore disoccupato e deve allegare il verbale dell’invalidità e di disabilità;

dal 51% Si ha diritto ad un congedo per le cure, non superiore ai 30 giorni all’anno, la richiesta del lavoratore invalido deve essere autorizzata dal medico di base/famiglia ;

dal 60% Il lavoratore assunto per vie ordinarie e successivamente riconosciuto invalido, non per causa di lavoro o di servizio, può essere considerato collocato definitivamente per Legge. Gli invalidi lavoratori possono essere considerati collocati obbligatoriamente;

dal 67% -Si possono ottenere protesi gratuite, tessera di esenzione dal pagamento dei ticket sanitari. Secondo il reddito, sono previste agevolazioni per la domanda di una casa popolare e il tesserino per viaggiare sui mezzi pubblici;

dal 74% Si può ottenere l’Assegno mensile di € 285,66 (anno 2019) per 13 mesi. Per ottenere l’assegno non si deve superare un reddito annuo personale di € 4.906,72;

100% -Si ha diritto alla Pensione mensile di 285,66 (anno 2019) per 13 mesi .Per l’ottenimento del beneficio il reddito annuo personale non deve superare € 16.814,34.

Invalidità del 100% con l’indennità di accompagnamento.

Le persone malate che non sono nella condizione di deambulare , non hanno l’aiuto continuo di un accompagnatore o necessitano di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno diritto:

all’indennità di accompagnamento di € 522,03 al mese (anno 2019) per 12 mesi, senza alcun limite di reddito personale e familiare.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L’invalidità civile del 75% dà il diritto ad un’anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto, dopo il riconoscimento dell’invalidità.

Si possono accreditare sino ad un massimo di 60 mesi ( 5 anni), lavorando nella condizione d’invalido per 30 anni, arrivando così a 35 anni di anzianità (30 anni lavorativi più 5 anni figurativi).

NORMATIVE MALATTIE RARE

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124

“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Tale decreto contribuisce alla tutela della salute e a garantire l’accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali, finalità proprie del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso la identificazione dei criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. In questo contesto (art. 5), le malattie rare e le malattie croniche e invalidanti sono individuate tra le condizioni aventi diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria da individuare in regolamenti specifici.
Testo completo del Decreto legislativo 124/1998.

Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000

Per la prima volta nel nostro Paese, il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 ha individuato tra i suoi obiettivi di salute la sorveglianza delle patologie rare. In particolare, il PSN proponeva il rafforzamento delle iniziative volte a garantire:

  • la diagnosi appropriata e tempestiva;
  • il pronto riferimento a centri specialistici per il trattamento;
  • la promozione di attività di prevenzione;
  • il sostegno alla ricerca scientifica, soprattutto riguardo allo sviluppo di nuove terapie.

Lo stesso PSN indicava gli interventi prioritari da realizzare per il triennio 1998-2001, che includevano: l’identificazione di centri e costituzione di una rete di Presidi tra essi collegati per la diagnosi e il trattamento di singole patologie e gruppi di esse; l’avvio di un programma nazionale di ricerca, finalizzato al miglioramento delle modalità di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza, nonché all’identificazione di nuovi approcci terapeutici; lo sviluppo di interventi diretti al miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie rare; la realizzazione di programmi di informazione ai pazienti affetti da patologie rare e alle loro famiglie; il miglioramento dell’accessibilità ai farmaci dei pazienti.

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279

Il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279 rappresenta il regolamento previsto dal Decreto legislativo 29 Aprile 1998, n. 124 (art. 5, comma 1, lettera b) per quanto riguarda l’assistenza sanitaria ai pazienti di MR. Il DM 279/2001 disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle MR per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli di assistenza sanitaria e soggetti colpiti dalle suddette malattie. A tale scopo, viene istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle MR.
La rete è costituita da Presidi, preferibilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle Regioni. Tale rete è dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni per facilitare la diagnosi, il trattamento e l’assistenza dei pazienti colpiti da MR e include l’RNMR e i Registri locali o regionali.
L’RNMR è istituito dallo stesso DM 279/2001 al fine di consentire la programmazione nazionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da MR e di attuare la sorveglianza delle stesse (art. 3). Tale rete quindi è all’origine di flussi di informazioni sanitarie che, attraverso registri regionali e interregionali, vengono centralizzate all’RNMR con sede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Il DM 279/2001 riporta anche l’elenco di MR (singole malattie e gruppi di esse) per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria (Allegato 1).
Vengono descritti il percorso dell’assistito, dal sospetto diagnostico fino al riconoscimento del diritto all’esenzione (art. 5), la modalità di erogazione delle prestazioni (art. 6) e la modalità di prescrizione delle prestazioni (art. 7). Infine, viene contemplato l’aggiornamento dei contenuti del regolamento, con cadenza almeno triennale (art. 8).

Piano Sanitario Nazionale 2001-2003

Il PSN 2001-2003 inseriva la sorveglianza delle patologie rare come un obiettivo specifico per portare la sanità italiana in Europa. Inoltre segnalava le MR come patologie di particolare rilievo sociale.

Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome (2002)

L’Accordo del 2002 tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome “sui criteri di individuazione e di aggiornamento dei Centri interregionali di riferimento delle malattie rare” rappresenta il primo passo per l’attuazione del DM 279/2001 attraverso il coordinamento delle competenze centrali e regionali in materia di servizi sanitari. Nel concordare sulla necessità di dare attuazione a tale decreto e di garantire coordinamento e operatività ai Presidi individuati dalle Regioni e ai percorsi diagnostico-terapeutici secondo principi di equità, efficacia ed efficienza nell’assistenza ai cittadini, istituisce il Gruppo tecnico interregionale permanente. Al Gruppo tecnico interregionale permanente vengono attribuiti compiti di coordinamento, collegamento, individuazione di strumenti operativi utili per l’operatività della rete dei presidi, per la diffusione di percorsi diagnostico-terapeutici e per la sorveglianza epidemiologica.

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005

Il PSN 2003-2005 riconosceva che le MR rappresentano un importante problema sociale. Ciò rendeva indispensabile un intervento pubblico coordinato al fine di ottimizzare le risorse disponibili.
In tale ambito veniva sottolineata l’importanza della rete nazionale dedicata alle MR, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia, promuovere l’informazione e la formazione, ridurre l’onere che grava sui malati e sulle famiglie; dell’RNMR per avere a livello nazionale dati sulla prevalenza, incidenza e fattori di rischio delle diverse malattie.

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

Il PSN 2006-2008 invitava le Regioni a realizzare collaborazioni tra i Presidi per la diagnosi e cura, al fine di garantire ai pazienti con MR un’assistenza omogenea su tutto il territorio nazionale. Inoltre veniva incoraggiato il potenziamento della Rete per le MR attraverso lo sviluppo di azioni miranti a migliorare le possibilità di cura.

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (2007)

L’Accordo del 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome “sul riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione dei Registri regionali e/o interregionali delle malattie rare”, nel ribadire che la rete nazionale per le prestazioni sanitarie per le MR è costituita dalle reti regionali di presidi individuati dalle singole Regioni o attraverso specifici Accordi tra Amministrazioni regionali/provinciali, definisce competenze e funzioni dei Centri di Coordinamento regionali/interregionali, in particolare riguardanti la gestione dei Registri regionali/interregionali, il coordinamento dei presidi della rete per la diagnosi, terapia e assistenza alle persone con malattie rare, la consulenza e il supporto ai medici del SSN, l’informazione ai cittadini e il collegamento con le Associazioni di pazienti e familiari.
Con questo Accordo viene definito un set di dati che deve essere raccolto da tutte le Regioni e inviato all’ISS e viene anche assunto l’impegno ad attivare i registri regionali entro il 31 marzo 2008 e a garantirne il collegamento con l’RNMR.
Si prevede infine che i dati raccolti siano oggetto di rapporti annuali e di valutazione dell’attività svolta per il miglioramento dell’organizzazione della rete, anche in relazione alle prestazioni sanitarie per le patologie rare a bassa prevalenza (<1 per milione).

Decreto Ministeriale del 15 aprile 2008

Il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2008 “Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa prevalenza” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 227 del 27 settembre 2008) individua in via transitoria, nell’attesa che si attivino pienamente i Registri regionali e si acquisiscano sufficienti dati sulla prevalenza delle MR, come previsto dall’accordo fra Governo, Regioni e Province autonome del 2007, i Centri interregionali di riferimento per le MR a bassa prevalenza (<1 per milione).

Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR

Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR, dei Presidi accreditati per le malattie rare, Istituzione dei Registri regionali/interregionali per le malattie rare, dei Coordinamenti regionali/interregionali per le malattie rare, emanazione delle Delibere di integrazione ai LEA per le persone con malattia rara. Nell’ultimo decennio tutte le Regioni/Province Autonome italiane hanno disposto Piani Sanitari regionali/provinciali e/o altri atti di Consiglio o Giunta Regionali/provinciali nell’ambito delle Malattie Rare, costruendo un articolato contesto normativo e amministrativo, che viene a definire gli ambiti di azione e intervento delle singole Amministrazioni nei campi della prevenzione, diagnosi, trattamento, assistenza, formazione e ricerca per le malattie rare.

Istituzione del Centro Nazionale Malattie Rare (2008)

Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) è stato istituito con Decreto del Presidente dell’ISS nel 2008 con la missione di svolgere attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle MR e farmaci orfani finalizzata a prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il CNMR è la sede dell’RNMR e la promozione delle attività operative finalizzate al suo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017

Il RNMR è inserito nel DPCM “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie che elenca i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia di rilevanza nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017

Il DPCM del 12 gennaio 2017 ‘Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502’ ha sostituito integralmente il Dpcm del 29 novembre 2001, con cui erano stati definiti per la prima volta i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Esso definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale; descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza; innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete; ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare (Allegato 7) e delle malattie croniche e invalidanti (Allegato 8) che danno diritto all’esenzione.
In base all’ Art. 52 del DPCM 12 gennaio 2017 ‘ Le persone affette dalle malattie rare indicate nell’Allegato 7 al presente decreto hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria’. Pertanto, l’Allegato 7 ha sostituito il precedente Allegato 1 del Decreto Ministeriale 279 del 2001.

Fonte :ISS

LEGGE 10 novembre 2021, n. 175 

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (21G00189) (GU Serie Generale n.283 del 27-11-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2021

Invalidità civile: tutti gli importi previsti per il 2023, e relativi limiti di reddito

Aumenti pensionistici medi degli importi attorno ai 20 euro mensili. Significativo anche l’innalzamento delle soglie reddituali, compreso tra i 300 e i 900 euro circa

Con la Circolare n. 135 del 22-12-2022 l’INPS ha comunicato gli importi relativi alle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l’anno 2023, come di consueto revisionati annualmente sulla base del costo stimato della vita. Con decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, – illustra la Circolare – la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023. Attenzione però, l’aumento assorbirà quello del 2% già introdotto dall’ottobre 2022; concretamente l’aumento dal 1 gennaio 2023 sarà quindi del 5,3%.

Dal momento che la Legge di Bilancio 2023, ancora in via di approvazione, prevede una serie di interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, queste ultime dovranno aspettare l’inizio dell’anno nuovo per conoscere il dettaglio definitivo degli importi.

La sintesi che si riporta di seguito è riferita, a tutti gli importi pensionistici e assistenziali inferiori al quadruplo della pensione minima, cioè entro i 2.101,52€ lordi al mese al 31 dicembre 2022.

LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D’INVALIDITÀ CIVILE

  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI TOTALI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI17.920,00 € (nel 2022 era 17.050,42 €).
  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI PARZIALI e MINORI5.391,88 € (nel 2022 era 5.025,02 €). 

Alcune prestazioni, come l’indennità di comunicazione o accompagnamento non associate ad alcuna pensione d’invalidità o pensione speciale, sono riconosciute senza alcun limite di reddito.

IMPORTI MENSILI 2023

Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene così modificato:

  • Importo mensile per INVALIDI, CIECHI PARZIALI e SORDI313,91 € (nel 2022 era 292,55 €).
  • Importo mensile per CIECHI ASSOLUTI (non ricoverati): 339,48 € (nel 2022 era 316,38 €).

Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 527,16 € per gli invalidi totali (nel 2022 era 524,16€) e a 959,21 € per i ciechi assoluti (nel 2022 era 946,80 €).

 

TUTTI GLI IMPORTI, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Nell’Allegato n. 2 alla Circolare sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 339,48 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile pensione d’invalidità: 217,64 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 339,48 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €€

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 217,64 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, MINORI ANNI 18, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 217,64 €

IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA

  • limite di reddito annuo personale: 8.615,46 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 232,99 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 959,21 €

SORDOMUTI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 261,11 €

SORDOMUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 261,11 €

SORDOMUTI MAGGIORENNI CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI TOTALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA

  • limite di reddito annuo personale: 5.391,88 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €

INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.920,00 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 313,91 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 527,16 €

INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 525,17 €

 

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNIÀ DI FREQUENZA (quindi minorenni)

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di frequenza: 5.391,88 €
  • importo mensile indennità di frequenza: 313,91 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ACCERTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ

  • limite di reddito annuo personale: 5.391,88 €
  • importo mensile: 321,36 € o 409,87 € a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 527,16 €

A questo si aggiungono anche i dettagli relativi all’aumento della pensione o dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti INFRASESSANTACINQUENNI (ovvero lavoratori o pensionati cui sia stata riconosciuta l’invalidità dopo i 65 anni d’età), e relativi limiti di reddito.

  • limite reddituale annuo titolare solo6.676,80 €;
  • limite reddituale annuo titolare coniugato14.005,42 €;
  • importo aumento mensile spettante per il 2023: 10,33 €, invariato rispetto al 2022.

LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

Purché abbiano maturato anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età.

Le indennità previste dall’Art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (anche conosciuta come morbo di Cooley) e drepanocitosi, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, sono state rinnovate per l’anno 2022 adeguandone l’importo al trattamento minimo:

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: nessuno
  • importo mensile pensione d’invalidità: 563,74 €

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE

La Circolare ricorda inoltre che, le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli Artt. 3 e 4 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, tra le quali c’è anche l’APE Sociale, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenzaL’importo dell’APE sociale quindi rimane invariato.

Il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

Richiamando l’Art. 25, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, la Circolare ricorda anche che “nelle more (ndr. “in attesa di”) dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Pertanto, i pagamenti sono stati confermati dall’Istituto anche per chi è in attesa di eventuale visita di revisione, calendarizzata dall’INPS stesso.

TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE

Infine, la Circolare interviene anche sul criterio anagrafico di assegnazione dell’assegno sociale, che, dopo una certa età, viene erogato dall’INPS in sostituzione dell’assegno o della pensione d’invalidità. In base a quanto contenuto nel testo, il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 (prorogato di 12 mesi rispetto all’ultima scadenza) è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti a invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2023 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. Sulla base della perequazione prevista, l’importo dell’assegno sociale nel 2023 sale così da 469,03 € a 503,27 . In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni, viene attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti.

Invalidità civile per i minori: disponibile la procedura semplificata online

 Invalidità civile per i minori: disponibile la procedura semplificata online

Questa procedura può essere utilizzata dai cittadini, o genitori/tutori con delega, provvisti di identità digitale ma l’INPS ,è previsto l’allargamento a Patronati e Associazioni di categoria

Con il Messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022 INPS ha comunicato che è stata semplificata la procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile per i minori e fornisce le istruzioni per la compilazione della domanda. D’ora in poi anche per i soggetti con meno di 18 anni sarà possibile effettuare la richiesta di invalidità direttamente online.

L’introduzione di una procedura semplificata è stata resa possibile dalla copertura finanziaria prevista dal PNRR, nell’ambito dell’Intervento “Semplificazione presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche”.

CHI PUÒ UTILIZZARE LA MODALITÀ SEMPLIFICATA

Il servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale – SPID di livello 2 o superiore, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) – secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile già introdotte con i messaggi n. 1930 dell’8 maggio 2018, n. 4463 del 28 novembre 2018, n. 4601 del 10 dicembre 2019, n. 1275 del 20 marzo 2020 e n. 3843 del 22 ottobre 2020.

Analogo servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.

COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’accesso al servizio di trasmissione delle domande di invalidità civile avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini elencate nella sezione MyINPS, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore.

La nuova procedura si compone di tre maschere, che consentono, in modo guidato, di inserire tutte le informazioni necessarie alla compilazione della domanda e di una maschera finale di riepilogo dei dati inseriti, contenente le informazioni degli appuntamenti per le visite e dove viene consentita la stampa e/o il salvataggio della ricevuta di presentazione della richiesta. Le diverse sezioni riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Ognuna delle maschere contiene un link alla Guida per la corretta compilazione.

La compilazione della domanda prevede ,dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando “Invio domanda”.

Per ogni approfondimento sul servizio l’INPS rinvia al manuale “Domande di invalidità civile” disponibile tramite apposito “link” presente sulle schermate della procedura.

Fonte :Omar

 Reddito di cittadinanza e invalidità civile

Il Reddito di cittadinanza si può chiedere attraverso:

  • Poste Italiane compilando un apposito modulo;
  • Caf, compilando un apposito modulo;
  • un sito ad hoc www.redditodicittadinanza.gov.it direttamente dall’interessato, autenticandosi obbligatoriamente via Spid.
  • il sito istituzionale Inps.

L’Inps valuta i requisiti per l’erogazione del reddito di cittadinanza su una carta tipo  PostePay.

Il Reddito di cittadinanza e invalidità civile sono compatibili ,l’una non esclude l’altra. Può variare l’importo del reddito di cittadinanza con riferimento al reddito familiare determinato al netto dei trattamenti assistenziali inseriti nell’ISEE.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%

Il reddito di cittadinanza può subire una riduzione nel caso in cui l’invalido parziale, quindi in misura pari o superiore al 74%, percepisca l’assegno mensile di assistenza.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA

Il reddito di cittadinanza può subire una riduzione nel caso in cui l’invalido totale, nella misura del 100%, percepisca la pensione di inabilità.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA

100% più indennità di accompagnamento:

Solamente nel caso in cui l’invalido civile percepisca l’indennità di accompagnamento, l’importo del reddito di cittadinanza non subisce variazione poiché tale prestazione è erogata a prescindere dal reddito del beneficiario.

Fonte:Omar

              Revisione dell’invalidità civile: dall’INPS la nuova procedura semplificata

Come per il primo riconoscimento, anche per la revisione sarà possibile avvalersi della valutazione degli atti, da inviare per via telematica

Con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022 l’INPS ha illustrato le nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni dell’invalidità civile, in caso di prevista rivedibilità, che dovrebbero rendere il procedimento più celere e immediato, soprattutto grazie all’utilizzo della tecnologia. Per i cittadini, infatti, sarà possibile inviare alla Commissione la documentazione sanitaria in formato digitale e, qualora questa risultasse già sufficiente per la valutazione, la visita in presenza potrà essere evitata.

Ricordiamo che, con il Messaggio n. 4601 del 12 dicembre 2020, l’INPS aveva già dato il via a un’importantissima semplificazione dell’iter di presentazione della domanda d’invalidità, introducendo la possibilità di inviare in anticipo – rispetto alla visita in presenza – le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

Questo è reso possibile dall’Art. 29-ter del DL 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020, grazie al quale è data facoltà al cittadino di inviare la documentazione sanitaria aggiornata con il servizio online di Allegazione descritto in questo tutorial, finalizzata a una valutazione agli atti, qualora la documentazione sanitaria inviata lo consenta.

Il medesimo articolo offre la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

Ora, con il Messaggio n. 926/2022, l’INPS fornisce le modalità procedurali per consentire ai cittadini di avvalersi della “valutazione sugli atti” per la revisione dell’invalidità.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA DI REVISIONE

Il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:

  1. a) quattro mesi prima della dataprevista per la visita di revisione, le procedure informatiche dell’INPS estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. Messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021), qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti;
  2. b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
  3. c) nel caso in cui non sia possibile procedere a una valutazione sugli attio nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito it, nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
  4. d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata all’interessato– sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
  5. e) in caso di impedimento a presenziare alla visitadeve essere prodotta, alla Struttura INPS territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
  6. f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economicain godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione. 

LA NORMA GENERALE SULLA NON RIVEDIBILITÀ

Vale la pena ricordare che, secondo quanto indicato anche dalle “Linee guida sulla previsione di rivedibilità in caso di malattie rare”, redatte dall’INPS nel 2018, sono esentati dalla procedura di revisione dell’invalidità civile i soggetti affetti dalle patologie elencate all’interno dell’Allegato all’Articolo 1 del Decreto ministeriale – Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007.

L’elenco è presentato in un prospetto in cui sono indicate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. Tra queste troviamo patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (atrofia muscolare progressiva, atassie, afasie, lezione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio, stato comiziale con crisi plurisettimanale refrattarie al trattamento) e patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate all’allegato stesso. Si tratta tuttavia, come abbiamo già avuto modo di sottolineare di classi funzionali, difficilmente applicabili alle malattie rare.

Per ciascuna voce viene indicata anche la documentazione sanitaria idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

(Fonte Omar)

Dall’INPS la rettifica sull’inattività lavorativa come requisito per l’assegno d’invalidità: accettato un reddito fino a 4.931 euro annui

Con il Messaggio del 28 dicembre l’Istituto recepisce l’entrata in vigore della Legge 215/2021 e il relativo limite di reddito da attività lavorativa per chi richiede l’assegno

Con il Messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021 l’INPS chiarisce i parametri di accesso all’assegno mensile d’invalidità.

A seguito della grande polemica suscitata con il Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021, secondo il quale – sulla base dell’interpretazione di una sentenza della Corte di Cassazione – l’inattività lavorativa sarebbe stata una condizione necessaria per l’assegnazione dell’assegno mensile d’invalidità, infatti, in fase di conversione del cosiddetto Decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2021), il legislatore è intervenuto con una modifica della normativa di riferimento (Legge 118/1971), al fine di revisionare i criteri che un cittadino deve rispettare per avere accesso al contributo.

L’articolo 12-ter del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – si legge nel Messaggio 4689 – inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ridefinisce il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971.

“Il requisito dell’inattività lavorativa – recita l’Art. 12-ter – previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.

Alla luce di questa modifica, a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della Legge 215/2021, di conversione del citato decreto), il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità – per i cittadini con invalidità compresa tra i 74 e il 99% – sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro.

Il Messaggio del 28 dicembre, a scanso di equivoci, comunica che, alla luce dell’attuale assetto normativo, il precedente Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 deve intendersi superato.

Le domande presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del Messaggio dello scorso ottobre saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.

(Fonte:Omar)

            Invalidità e prepensionamento: cosa prevede la legge?

La pensione anticipata per i lavoratori con un’invalidità non inferiore all’80%

Il Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (articolo 1, comma 8) dispone la possibilità per i lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80% (l’invalidità da considerare è quella civile, come definita dal decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992), di anticipare l’età pensionabile a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi. 

Dal 2013 detti requisiti rispondono al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, meccanismo che consente di modificare periodicamente la soglia dell’età pensionabile, in modo tale da mantenere sempre su livelli di adeguatezza il rapporto tra la fase della vita da dedicare all’attività lavorativa e quella in cui si gode del trattamento pensionistico.

Dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2333 del 2021, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere incluse nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del decreto legge numero 78/2010.

La pensione anticipata per i lavoratori non vedenti.

I requisiti per richiedere la pensione anticipata sono diversi per i lavoratori non vedenti, per i quali vige ancora il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 anni per gli uomini (art. 9 legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 503/1992). La richiesta di pensione anticipata può essere in questo caso presentata se la cecità è intervenuta prima dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria o se il richiedente ha accumulato almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione dopo l’insorgenza della cecità.

La pensione anticipata per i lavoratori con un’invalidità superiore al 74%.

In base alla legge n. 388 del 23 dicembre del 2000 (articolo 80, comma 3), i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) possono richiedere, per ogni anno di lavoro svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni. In sostanza, il lavoratore invalido o sordomuto che decide di usufruire di tale beneficio, può andare in pensione con cinque anni di anticipo, presentando apposita richiesta all’INPS.

L’applicazione dei contributi figurativi è ammissibile sono relativamente agli anni in cui il richiedente ha lavorato in quanto invalido civile con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% o in quanto sordomuto (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inps n. 92 del  16 maggio 2002.

Tale principio è condiviso anche dall’Inpdap che, in merito sempre all’applicazione dei contributi figurativi, ha precisato che il calcolo dei due mesi di contributi deve iniziare dal momento in cui è stata riconosciuta l’invalidità al lavoratore richiedente il beneficio e non quindi dall’inizio della carriera lavorativa (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inpdap n. 36 dell’8 luglio del 2003.

(Fonte Omar)

 

 Revisione invalidità civile: accelerata la procedura di sospensione   dell’assegno in caso di assenza

Per la commissione incaricata della visita di revisione c’è ora la possibilità di comunicare per via telematica l’assenza. Per il cittadino poi 90 giorni per giustificarsi

Nei casi di invalidità civile, come previsto dalla Legge 448/1998 e dal DL 78/2009, e come chiarito anche dal Messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio 2021, l’assenza dell’interessato alla visita di revisione porta alla sospensione cautelativa della relativa prestazione economica mensile. Non conta se l’assenza alla visita di revisione sia legata a un difetto nella comunicazione, a problemi di salute non certificati o altro, trascorsi due giorni dall’assenza alla visita viene automaticamente sospesa l’erogazione dell’assegno mensile. Operativamente, la mancata corresponsione si produce a partire dal primo mese successivo a quello della sospensione, per una durata variabile in base alla presenza o meno di idonea giustificazione.

Con il Messaggio n. 4029 dell’8 novembre 2022 l’INPS ha comunicato il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale (ITML)”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.

Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria del suddetto Ispettorato non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. Questo al fine di accelerare le procedure di verifica della presenza / assenza. Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.

Successivamente l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.

Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprenderà l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.

INFO UTILI 

AS.MA.RA ONLUS Sclerodermia ed Altre Malattie Rare
“Elisabetta Giuffrè”


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